Più limiti alle norme sulle barriere architettoniche. Può infatti essere
demolito l’ascensore costruito d’iniziativa del disabile e senza approvazione
dell’assemblea se non rispetta le distanze con la proprietà del vicino.
Lo
ha sancito la Corte d’Appello di Firenze che ha confermato la decisione del
Tribunale con la quale era stata ordinata la demolizione di un ascensore
installato sulla proprietà esclusiva di un altro condomino, rilevando che
l’opera in oggetto non coinvolgesse una proprietà o un’area comune del
fabbricato, in quanto era stata realizzata su iniziativa del singolo e senza una
regolare approvazione dell’assemblea condominiale
In sostanza secondo il
Collegio del capoluogo toscano, l’installazione di un ascensore all’interno di
un fabbricato eseguita secondo i criteri di cui all’art. 3 della Legge 13/1989,
ovvero, in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,
costituisce una innovazione che, in quanto finalizzata ad eliminare le barriere
architettoniche, per i cortili e le chiostrine interni a fabbricati o comuni o
di uso comune a più fabbricati, presuppone la necessaria approvazione
dell’assemblea dei condomini secondo le maggioranze prescritte dal codice di
rito.

11.09.19 Corte di Appello Firenze x bariere architettoniche ascensore doc_sentenza_58755

About the author : admin