14.07.16 Compie reato l’ex amministratore che non consegne i conti del condominio disobbedendo al giudice

Risponde penalmente l’amministratore di condominio che dopo l’ordine del giudice ex art. 700 non consegna la contabilità visto che la disposizione di urgenza si riferisce alla proprietà essendo la documentazione inerente allo stabile e il rifiuto ne impedisce la corretta conduzione. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 31192 del 16 luglio 2014, ha respinto il ricorso di un 50enne contro la decisione della Corte d’appello di Palermo che lo ha dichiarato colpevole del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice unificato dal vincolo della continuazione condannandolo alla pena di giustizia oltre alle statuizioni accessorie per la parte civile.

Il caso

L’imputato ha ritenuto erronea l’applicazione dell’articolo 388, comma 2, e 616 Cp, lamentando che il provvedimento d’urgenza ex articolo 700 Cpc, che aveva ordinato all’imputato di consegnare la documentazione contabile inerente all’amministrazione di un condominio che egli aveva in precedenza curato, non poteva considerarsi adottato a tutela della proprietà, del possesso o del credito e non disponeva effettivamente una determinazione qualificabile come cautelare, in assenza anche della prova in ordine al dolo specifico richiesto dall’articolo 646 Cp.
Per la seconda sezione penale sbaglia la difesa e osserva che «rientrano tra i provvedimenti cautelari del giudice civile la cui dolosa inottemperanza dà luogo a responsabilità penale, tutti i provvedimenti cautelari previsti nel libro IV del codice di procedura civile, e quindi non soltanto quelli tipici, ma anche quello atipico adottato ex articolo 700 Cpc, purché attinente in concreto alla difesa della proprietà, del possesso o del credito, poiché l’art. 388, comma 2, Cp, costituiva (e costituisce, nella sua attuale formulazione) presidio penale esclusivamente per i provvedimenti cautelari emessi nelle materie tassativamente indicate dalla norma, e non può trovare applicazione analogica (necessariamente in malam partem, e quindi non consentita in diritto penale dal principio di legalità, sancito dall’art. 25, comma 2, della Costituzione) al di fuori di essi. E la ragione per la quale sia stata penalmente sanzionata soltanto l’inosservanza di alcuni provvedimenti cautelari (quelli in materia di proprietà, possesso e credito) appare manifesta sol che si abbia riguardo all’interesse tutelato dalla norma in esame: l’interesse tutelato dall’articolo 388 Cp, infatti, non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione di tal che la sanzione non consegue alla mera trasgressione dell’ordine del giudice, occorrendo che la condotta ostacoli l’effettiva possibilità di una sua esecuzione».

Provvedimenti cautelari

Nel caso esaminato, il provvedimento di urgenza si riferiva alla proprietà, essendo che l’ordine di consegna della documentazione contabile inerente all’amministrazione di un condominio incidesse sulla proprietà condominiale impedendone la corretta amministrazione. Insomma, il semplice rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’articolo 388, comma 2, Cp non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell’obbligato. Come nel caso esaminato, sussisteva la necessità della collaborazione dell’imputato ai fini dell’esecuzione dell’ordine impartito dal giudice ex articolo 700 Cpc, ovvero della disposta consegna di documenti.

Quanto al dolo specifico richiesto a integrazione del delitto di cui all’articolo 646 Cp, la Suprema corte ha osservato l’ostinazione con la quale il ricorrente si è rifiutato di consegnare la documentazione, motivatamente ritenuta sintomatica del fatto «che egli avesse un preciso interesse a non consentire una ricostruzione della sua gestione patrimoniale, traendone una specifica utilità». Al ricorrente le spese processuali.

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