24 Agosto 2012

Comune tenuto a risarcire gli automobilisti in caso di allagamento della strada


Il comune è tenuto a risarcire i danni patiti dall’automobilista che, in seguito a un allagamento della strada, si impantana con il suo mezzo. Infatti l’ente locale risponde dei tratti dove sussiste una concreta possibilità di esercitare controllo e vigilanza. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Taranto che, con una sentenza del 4 giugno 2012, ha accolto il ricorso di una società proprietaria di un furgone che si era impantanato sotto un cavalcavia dopo un forte temporale. La Corte ha motivato la decisione spiegando che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali; ne consegue che, affinché la P.A. possa andare esente da responsabilità per i danni causati da tali beni, occorre avere riguardo non tanto alla loro estensione, quanto alla concreta possibilità di esercitare un potere di controllo e di vigilanza su di essi, da valutarsi caso per caso. Insomma, la Corte di Appello di Taranto, nel riformare la sentenza di primo grado, ha riconosciuto ad un automobilista il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’allagamento del proprio furgone nel sottopassaggio ferroviario di pertinenza comunale, rilevando che la limitata estensione del piano sottostante al cavalcavia e la ubicazione dello stesso, situato in prossimità del centro cittadino, avrebbe dovuto prevedere un sistema di deflusso e di aspirazione dell’acqua sempre funzionante, in modo da evitare situazioni di pericolo per gli utenti.

12.08.23 Corte di Appello di Taranto -Comune tenuto a risarcire gli automobilisti in caso di allagamento della strada