Nelle controversie in cui un terzo od un condomino rivendica l’acquisito del diritto di proprietà in via esclusiva su di un bene comune a tutti i condomini essi sono tutti quanti litisconsorti necessari unitamente all’amministratore e non possono essere rappresentati da quest’ultimo in assenza di apposito mandato.
La legittimazione processuale passiva prevista dall’articolo 1131 comma 2 del Codice civile in capo all’amministratore non ha infatti portata generale.