
28 Gennaio 2013
Il condominio non è responsabile del furto in appartamento avvenuto attraverso i ponteggi dei lavori
Esclusa la responsabilità al condominio per il furto nell’appartamento anche se il ladro è entrato tramite i ponteggi per i lavori di ripristino dell’edificio: è sufficiente la delibera condominiale che boccia l’istallazione dell’impianto antifurto per il costo rilevante. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 1890 del 28 gennaio 2013, ha respinto il ricorso di un condomino contro la decisione della Corte d’appello di Milano che ha bocciato la domanda di risarcimento del danno a seguito del furto avvenuto nel suo appartamento, in cui il malvivente si è intrufolato tramite l’impalcatura montata per i lavori del palazzo. La terza sezione civile, in linea con la Corte milanese, non ha ritenuto dovuto tale risarcimento, in quanto l’assemblea condominiale aveva deciso e deliberato per l’omissione dell’impianto antifurto del ponteggio posto sulla facciata dell’edificio per dei lavori di ripristino. Ma non solo. Il ricorrente ha partecipato e aderito espressamente alla delibera con la quale il condominio, nonostante la sollecitazione dell’impresa, ha deciso di non installare l’impianto antifurto per il suo rilevante costo e che lo stesso ha omesso qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri. Insomma, la Corte di legittimità rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in 3.200 euro.
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