
21 Agosto 2012
Il professionista ha diritto al compenso anche se non ha informato regolarmente il condominio sull’andamento dei lavori
Il professionista che esegue un lavoro per il condominio ha diritto al compenso anche se non informato regolarmente l’amministratore circa l’andamento dei lavori. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14420 del 10 agosto 2012. In particolare la seconda sezione civile ha confermato il verdetto del Tribunale di Roma che aveva annullato la decisione del giudice di pace di accogliere l’opposizione del condominio al decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto che aveva fatto eseguire dei lavori all’interno dello stabile. Contro questa sentenza ha presentato ricorso un condomino ma senza successo. Ad avviso dell’uomo il professionista aveva avuto la colpa di non informare regolarmente sullo stato delle attività . Una mancanza, questa, usata senza successo come grimaldello dalla difesa del condomino per annullare il decreto ingiuntivo. «I restanti motivi, – ha messo nero su bianco la seconda sezione civile – che hanno riguardo a vizi di motivazione, pur apparendo rivolti a censurare carenze istruttorie e motivazionali riguardo alla vicenda che ha riguardato l’attività del professionista, non tengono conto specificamente delle valutazioni operate dal giudice dell’appello con riguardo alle violazioni agli obblighi di diligenza che lo stesso condominio ha indicato, quanto alla informativa sull’andamento dei lavori e alle prescrizioni in ordine ai sistemi d’allarme. Al riguardo, il giudice dell’appello ha chiarito che per quest’ultimo aspetto l’eventuale ritardo, tenuto conto dello stato di esecuzione del ponteggio, non poteva costituire di per sé un inadempimento all’incarico ricevuto e ha affermato che risultava operata la necessaria informativa»