Vincoli rigidi per le spese di pulizia delle scale. Infatti non e’ legittima la delibera dell’assemblea condominiale che aumenta i costi allo studio professionale al piano terra. Sulla decisione non può infatti pesare la destinazione dell’appartamento. Lo ha sancito il Tribunale di Potenza che, con la sentenza 472 del 12 maggio 2012, ha accolto il ricorso di una dottoressa che si era vista aumentare dall’assemblea condominiale le spese per la pulizia delle scale visto il via vai dei clienti. Un motivo, questo, che e’ sembrato assolutamente insufficiente al giudice che ha invece deciso di applicare il criterio di ripartizione basato sull’altezza del piano. In particolare in sentenza si legge che non e’ legittima la delibera dell’assemblea condominiale che, in assenza di ragione, sia logica che giuridica, facendo luogo alla ripartizione delle spese di pulizia delle scale condominiali, applichi una maggiorazione dell’aliquota spettante a carico dei condomini posti a piano terra dell’edificio in ragione della destinazione dell’unità immobiliare a studio professionale, operando tale scelta senza un criterio giuridico, né sulla base della effettiva utilizzazione del bene comune da parte dei singoli condomini.
Non solo. Le spese relative alla pulizia delle scale – costituenti bene comune destinato a servire i condomini in misura diversa – devono, invero, essere ripartite non già in base ai valori millesimali di proprietà, bensì in relazione all’uso che ciascuno dei condomini può farne secondo il criterio fissato dall’art. 1123, con la conseguenza che l’assemblea condominiale, nel ripartire le spese suddette, deve individuare un criterio atto ad esprimere la diversa utilità che da tale servizio ricavano i singoli proprietari dei piani. A tal fine deve ritenersi applicabile in via analogica la previsione di cui all’art. 1124 c.c., concernente le spese interessanti una parte comune dell’edificio capace di essere pacificamente destinata a servire in misura diversa i condomini dei diversi piani ed in ordine alla cui ripartizione non si può dubitare dell’applicabilità del principio stabilito dall’art. 1123, comma secondo, c.c., che individua il necessario criterio di carattere oggettivo. La ripartizione delle spese per la pulizia delle scale secondo la previsione di cui all’art. 1124 c.c. appare adeguata alla ratio di tale disposizione, da rinvenirsi nel fatto che, a parità di uso, i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi, per cui devono concorrere in misura maggiore alla spesa di ricostruzione e manutenzione. La ripartizione delle spese deve, in ogni caso, essere fatta con applicazione del criterio dell’altezza del piano, in quanto la disposizione di cui all’art. 1124, comma primo, appare posta in deroga a tale criterio, applicativo del principio generale di cui all’art. 1123, comma secondo, c.c., e quindi non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle esplicitamente considerate.

12.06.08 Tribunale di Potenza illegittimità delibera che aumenta le spese di pulizia allo studio professionale doc_sentenza_63552

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