25 Ottobre 2012

Impossibile bloccare i lavori del vicino se il regolamento tutela solo l’estetica del condominio


Va bene il look dell’edificio, ma non si può stoppare ogni intervento sulla proprietà esclusiva laddove invece il regolamento del condominio tutela soltanto «l’estetica» del fabbricato e vieta unicamente le opere che deturpano la facciata. È quanto emerge dalla sentenza 18052/12, pubblicata dalla seconda sezione civile della Cassazione.

Preclusioni escluse Via libera ai lavori dell’appartamento del vicino: la proprietaria del garage sottostante dovrà rassegnarsi, nonostante la vittoria in primo grado. Inutile proporre un’interpretazione “estensiva” dei divieti posti dalla norma regolamentare, peraltro riprodotta in giudizio, che non parla affatto di «decoro» dell’edificio, ma si limita a indicare «estetica» e «architettura» come oggetto di tutela. Insomma: il bene tutelato dalla disposizione di natura pattizia sta nelle fondamentali linee architettoniche del fabbricato, senza introdurre alcuna «preclusione formalistica» contro ogni tipo di intervento, minimo o addirittura migliorativo. E nella specie l’opera “incriminata”, che invece s’ha da fare, è di poco conto e riguarda per giunta una pertinenza dell’appartamento. Ancora: l’interpretazione offerta dal giudice del merito sul regolamento condominiale è insindacabile in sede di legittimità, se ben motivata. È infine inutile per la proprietaria della rimessa invocare anche la differenza fra le innovazioni ex articolo 1120 Cc e quelle ex articolo 1102 Cc: le prime sono costituite da opere di trasformazione della cosa comune, che incidono sull’essenza di essa e ne alterano l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde – concludono gli “ermellini” – s’inquadrano nelle facoltà che il condomino ha in ordine alla migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso articolo 1102 Cc. Risultato: no alla riduzione in pristino, sì al pagamento della spese di giudizio.12.10.19 Cassazione 18052 Regolamento di Condominio tutela dell’estetica del fabbricato -interpretazioni e limiti