
21 Febbraio 2014
Insindacabile la delibera del condominio che sceglie l’offerta più bassa per dare in affitto il suo locale
È insindacabile la scelta del condominio se delibera di fittare alcuni locali a uso portineria ad alcuni condomini, anche se il canone di locazione proposto è più basso rispetto a un altro offerente. La Suprema corte afferma che è inibito ogni controllo giudiziale sull’opportunità o sulla convenienza delle scelte dell’assemblea. In questo caso, «la scelta di preferire l’offerta di un canone inferiore, aveva trovato ragionevole bilanciamento nella considerazione di altri parametri di valutazione, ricavabili dalla lettura del verbale di assemblea, da cui era emerso che i condomini avevano espressamente dichiarato di voler adibire i locali presi in affitto a studio professionale, mentre nessuna indicazione circa l’uso sarebbe stata manifestata dalla società ricorrente».
Lo sancisce la Cassazione con l’ordinanza n. 4216, depositata oggi dalla sesta sezione civile. Con la pronuncia la Suprema corte rigetta il ricorso di una società , proprietaria di alcuni locali all’interno di un condominio contro la sentenza della Corte d’appello di Milano. La società dedusse un eccesso di potere da parte dell’assemblea condominiale che, con delibera, aveva stabilito di concedere in locazione l’uso di alcuni locali adibiti a uso portineria a due condomini. L’idea era quella di prendere in fitto i locali e di adibirli a studio professionale, ma l’offerta dei condomini risultava più bassa rispetto a quella della società , che proponeva un canone di locazione maggiore. Dal canto suo, il condominio rivendicava la propria discrezionale facoltà di scegliere l’offerente più adatto. L’istanza della società veniva respinta sia in primo che in secondo grado.
Per gli Ermellini i motivi di ricorso sono infondati. Si legge in un passaggio della sentenza che è infondato, come sostiene la società , «addurre la violazione dei principi in materia di conclusione dei contratti e di esecuzione in buona fede, determinata dall’avere, il condominio, non rispettato il proprio invito a offrire, pur essendo stato il medesimo accettato dalla società ricorrente: invero la decisione dell’assemblea di invitare i condomini a esprimersi sulla possibilità di prendere in locazione i locali viene esaminata in termini di necessità di accettazione e non già di opportunità e, quindi, di corretto uso del potere discrezionale».
Va, infine, escluso che «la preferenza accordata a una proposta contrattuale di minore importo concretizzi per ciò solo quella forma di prevaricazione della maggioranza sulla minoranza che, se costituisca la sola ragione per l’adozione della delibera, può concretare un indice dell’esistenza della incerta figura dell’eccesso di potere assembleare, atteso che per pervenire a tale denegata conclusione si dovrebbe, quanto meno, verificare che tale motivazione dell’agire dell’ente collettivo fosse finalizzata a incidere sulla posizione del condomino nell’ambito del condominio e quindi sul suo status e non già su un singolo rapporto tra il singolo e l’ente di gestione». Il ricorso è, pertanto, rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese di giudizio