Legittima l’istallazione della canna fumaria in base all’articolo 1102 Cc
secondo cui ogni partecipante può servizi della cosa comune purché non impedisca
agli altri partecipanti di farne parimenti uso e non ne alteri la destinazione.
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 2741 del 23 febbraio
2012.
Il caso
I proprietari di un appartamento al piano attico di un
condominio, hanno richiesto la rimozione di una canna fumaria collocata dalla
società proprietaria della pizzeria bar al piano terra in aderenza al muro
condominiale a ridosso della loro terrazza, lamentando l’illegittima limitazione
della veduta e violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni.
La
Corte d’Appello di Venezia ha ordinato la rimozione della canna fumaria
installata in aderenza al muro comune fino a tre metri sotto la soglia della
terrazza, basandosi sul fatto che il proprietario di un singolo piano ha diritto
a esercitare dalle proprie vedute una vista a piombo fino alla base
dell’edificio oltre che quella panoramica intorno e la possibilità del condomino
di appoggiare la canna fumaria è ammessa solo ove non leda il diritto di veduta.
E, inoltre, che se il proprietario di un attico condominiale agisce in via
possessoria per denunciare la collocazione di canna fumaria che ha arrecato
pregiudizio al suo godimento di veduta, l’indagine sulla legittimità del fatto
denunciato va condotta con riferimento all’arti 907 cc e non all’articolo 1102,
uso della cosa comune, tenuto conto che la suddetta domanda è rivolta a tutelare
il possesso del singolo appartamento non il compossesso di un bene condominiale.

La seconda sezione civile, ribaltando completamente la decisione dei
giudici, ha statuito che «occorre il consenso di tutti i condomini per
l’utilizzo in via esclusiva di una canna fumaria (per scarico di fumi di una
pizzeria), non trattandosi di uso frazionato della cosa comune, e che è
esperibile l’azione di manutenzione ex articolo 1170 Cc a difesa del possesso da
immissioni di fumo pregiudizievoli da canna fumaria». Dunque da Piazza Cavour
volta le spalle all’articolo 907 Cc, per considerare l’articolo 1102 Cc, secondo
cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non
può limitare il normale godimento del bene di proprietà esclusiva.

12.02.24 Casazione 2741 – Canna Fumaria

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