È entrato in vigore oggi il decreto legge sulla semplificazione, dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 33/2012 (testo disponibile in allegato).
Fra le novità più importanti per il mondo del diritto civile introdotte dal dl
5/2012 c’è la liberalizzazione per i parcheggi pertinenziali della legge Tognoli
(cfr. l’articolo 10 del provvedimento). L’area di sosta può essere venduta
indipendentemente dall’immobile cui è legata fin dall’origine, ma deve comunque
essere destinata a servizio di un’altra unità abitativa sita nel territorio
dello stesso Comune; resta invece così com’è il vincolo pertinenziale fra case e
parcheggi, anche interrati, comunque realizzati su suolo di proprietà del Comune
in convenzione con i privati e inserite nel piano urbano ad hoc dell’ente: i
posteggi non possono essere trasferiti separatamente dall’appartamento, per la
nullità della cessione (il dl semplificazione entra in vigore proprio mentre la
Suprema corte di Cassazione, sentenza 1664/12, stabilisce che per soddisfare gli
standard della legge 122/89 è sufficiente un’area di sosta per ogni
appartamento, mentre gli spazi realizzati in eccedenza possono essere
liberamente venduti a terzi dal costruttore: cfr. nell’arretrato di venerdì 2 3
febbraio 2012 “Condominio, il costruttore può cedere a chi vuole i parcheggi
oltre i minimi indicati dalla legge Tognoli” nella sezione
Cassazione).

Deregulation relativa
Il decreto legge interviene
sulla “Tognoli” sostituendo l’intero comma 5 dell’articolo 9, che poneva il
divieto di trasferire l’area di parcheggio separatamente dall’appartamento, pena
la nullità della cessione. La liberalizzazione non riguarda invece con i
parcheggi di cui alla legge “ponte” (la 765/67, che ha introdotto l’articolo 41
sexies nella legge 1150/42) né con l’esclusiva destinazione a parcheggio delle
aree, che non può essere modificata. Il trasferimento dell’area di sosta può
tuttavia avvenire in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha
legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, a condizione che
sia comunque posto a servizio di un’altra unità abitativa che si trova nello
stesso Comune. Il vincolo pertinenziale deve essere confermato sulle aree di
sosta realizzati in convenzione dagli enti locali su terreni di proprietà
dell’amministrazione.

12.02.10 Decreto n 5 09 febbraio 2012 Semplificazioni

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