29 Maggio 2012

Nel passaggio di consegne il nuovo amministratore condominiale non riconosce gli asseriti crediti di quello vecchio


Il verbale di passaggio delle consegne fra amministratori di condominio non vale a riconoscere un credito dell’uscente nei confronti della collettività dei proprietari immobiliari, anche se la situazione di cassa mostra un dare nei confronti del professionista e il successore di quest’ultimo è già nell’esercizio delle sue funzioni e ben può rendersi conto dell’eventuale situazione debitoria. È sempre l’assemblea a dover riconoscere un debito del condominio. Lo precisa la sentenza 8498/12, pubblicata il 28 maggio dalla seconda sezione civile da Cassazione. Non conta la documentazione che l’amministratore uscente consegna al successore. Il riepilogo della situazione di cassa, ordinaria e straordinaria, mostra un “dare” a carico del professionista e chi gli subentra ha già ricevuto la documentazione sintetica relativa alla passata gestione. Eppure il nuovo amministratore che firma il verbale di passaggio delle consegne non riconosce affatto l’esistenza di un debito a carico del condominio: non può disporre del relativo diritto perché egli in prima persona non può approvare spese e incassi. È escluso che il subentrante, accettando i prospetti consegnatigli dall’amministratore uscente, finisca per fornire al predecessore la prova che il disavanzo fra le poste equivalga a un credito di quest’ultimo nei confronti del condominio: spetta invece all’assemblea approvare il conto consuntivo e confrontarlo con il preventivo in modo da valutare l’opportunità degli esborsi affrontate per iniziativa del vecchio amministratore. E attenzione: la delibera di approvazione del consuntivo costituisce un riconoscimento del debito da parte del condominio soltanto in relazione a poste passive indicate in modo specifico. Il rendiconto è soggetto al principio di cassa: in caso di approvazione del consuntivo il solo fatto che le uscite siano superiori alle entrate non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore di tasca sua; il riconoscimento del debito da parte del condominio, infatti, impone un atto di volizione dell’assemblea su di un oggetto specifico posto all’attenzione dell’organo collegiale. Nella specie l’assemblea si mostra solo disponibile a riconoscere il credito dell’amministrazione, ma unicamente a condizione che sia recuperato quanto ancora dovuto in termini di contributi da un condomino moroso: la condizione non è accettata e il consuntivo non risulta approvato sul punto; la condotta dell’assemblea, insomma, non può essere in alcun modo equiparata ad un espresso riconoscimento di un debito. Confermata la revoca del decreto ingiuntivo: al vecchio amministratore non resta che pagare le spese di lite al condominio.

12.05.28 Cassazione 8498 Passaggio delle Consegns doc_sentenza_63264