22 Ottobre 2013

Parametri forensi, ancora libero il rimborso delle spese forfettarie all’avvocato


Disciplina sui parametri forensi ancora a metà. Infatti, è ancora libero il rimborso delle spese forfettarie all’avvocato nel senso che in assenza di un decreto ministeriale di attuazione il giudice non deve tener conto del tetto massimo: sufficiente per il professionista documentare gli esborsi.

Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 43143 del 22 ottobre 2013.

Insomma manca, a oggi, il decreto del Ministero a cui rinvia l’articolo 6 della legge n. 247 del 2012.

In fondo alla sentenza sul punto viene chiarito che «in tema di spese processuali, non risultando ancora emanato il decreto di cui al comma 6 dell’art. 13 I. n. 247 del 2012, cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie, la disposizione di cui al comma 10 del medesimo articolo 13 che reintroduce la previsione del rimborso delle predette spese, in passato denominate “spese generali” -, deve ritenersi allo stato in concreto non operante».

Nel caso sottoposto all’esame della Corte e riguardante una truffa a carico di una ditta farmaceutica, la seconda sezione penale ha sancito che le spese sostenute dalla parte civile costituita non andavano liquidate in difetto della documentazione di esborsi rimborsabili.

Nell’enunciare questo principio i Supremi giudici ne hanno ribadito un altro per cui i parametri approvati l’anno scorso sono retroattivi. Infatti, si legge ancora in sentenza, «in tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, Il quale ha dato attuazione all’art. 9, secondo comma, del di. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata».
Cassazione Parametri Forensi