Il conduttore convenuto nel giudizio di sfratto per morosità deve sanare tutte le morosità precedenti fino alla scadenza del concesso termine di grazia. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 5540 del 5 aprile 2012. La terza sezione civile ha ritenuto che il comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere nell’estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia, senza che l’inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità. Piazza Cavour ha ribadito che «il pagamento in corso di causa dei canoni di locazione scaduti, non esclude la valutazione da parte del giudice del merito della gravità dell’inadempimento del conduttore dedotto con l’intimazione di sfratto, specie quando l’inadempimento sia stato preceduto da altri prolungati, reiterati e ravvicinati ritardi nel pagamento del canone medesimo». Nella specie, «in tema di locazione di immobili urbani – si legge in sentenza – il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del “termine di grazia”, manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, sicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice consegue “ipso facto” l’emissione da parte di questi dell’ordinanza di convalida ex articolo 663 Cpc, senza che possano assumere rilievo eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l’entità del credito vantato dal locatore, sollevate dopo la predetta richiesta di termine per sanare la morosità, giacché, a norma dell’articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere nell’estinzione di tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia, senza che l’inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità». Per questo il ricorso è stato rigettato

12.04.05 Cassazione 5540 Morosità-Sfratto doc_sentenza_62284

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