
28 Luglio 2014
Rischia una condanna penale l’amministratore che adotta una delibera violando un provvedimento del giudice
L’esecuzione di una nuova delibera assembleare che si oppone a un provvedimento di sospensione cautelare del giudice ancora in atto, fa scattare a carico dell’amministratore di condominio la condanna per il reato ex articolo 388 Cp. L’obbligo di dare il via a una nuova delibera non lo autorizza a violare i provvedimenti sospensivi per le delibere precedenti. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 33227, depositata oggi dalla sesta sezione penale. I giudici di legittimità respingono il ricorso dell’amministratore di un condominio che impugnava la sentenza della Corte d’appello di Milano. Condannato per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (ex articolo 388 c.p.), il reato si estingueva per prescrizione, ma venivano confermate, a carico dell’imputato, le statuizioni civili di condanna della decisione di primo grado.
 Il caso
L’ amministratore di un condominio milanese aveva dato esecuzione a una delibera assembleare che comportava l’esecuzione di alcuni lavori su parti comuni, nonostante un provvedimento del giudice che, invece, disponeva la sospensione dell’esecuzione di precedenti delibere. In sintesi, l’assemblea condominiale aveva approvato la costruzione di alcuni garage sotterranei che avrebbe comportato la demolizione del giardino esistente. A questa decisione, una parte dei condomini si era opposta, ottenendo dal giudice civile due provvedimenti di sospensione cautelare. In virtù di un contratto di appalto predisposto alcuni giorni prima e in esecuzione di una terza delibera, i lavori iniziarono e vennero abbattuti i primi cinque alberi. In seguito all’intervento della polizia, il cantiere venne sequestrato. Ad avviso della Corte territoriale, l’obbligo dell’amministratore di dare il via a una nuova delibera, non lo autorizzava a violare i provvedimenti sospensivi ancora in atto per le delibere precedenti. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso in esame, rigetta il ricorso dell’amministratore.
«Il dato di fatto essenziale e ineliminabile è costituito dalla portata delle statuizioni assunte nel giudizio sulle delibere originarie. Non si trattava semplicemente della causa in corso sulla legittimità di quelle delibere, e dei provvedimenti ordinatori assunti riguardo all’istruzione e alla progressione del giudizio, poiché il giudice competente, per ben due volte, aveva disposto la
sospensione della relativa esecuzione, e ordinato dunque, in sostanza, che non si procedesse ai lavori di abbattimento del giardino esistente». Gli adempimenti successivi, di alcuni condomini e dell’amministratore, non sono stati, continuano gli “ermelliniâ€, «illeciti di per sé, ma non legittimano il comportamento attuativo dell’irreparabile disobbedienza all’ordine del giudice, cioè, appunto, l’avvio dei lavori. La Corte suprema ricorda che la fattispecie in contestazione «è integrata anche quando il provvedimento giudiziale abbia imposto all’interessato un obbligo di non fare».
Le decisioni dei giudici milanesi, dunque, risultano «applicative» di un corretto principio di diritto: «qualora il giudice abbia sospeso l’esecuzione di una delibera dell’assemblea condominale, della quale sia contestata nel merito la legittimità , è illecito ogni comportamento elusivo della sospensione, e dunque è illecita l’esecuzione di una delibera successiva con il medesimo oggetto, ancorché asseritamente emendata dei vizi originari, prima che sia disposta la revoca giudiziale della sospensiva o, comunque, stabilita la cessazione della materia del contendere». Pertanto, la Cassazione boccia il ricorso dell’amministratore, condannato a pagare le spese di processo.